Il Parlamento europeo finalmente ha compiuto una scelta decisa che tenta di allineare le legislazioni penali dei Paesi membri rispetto al fenomeno della pedopornografia online. Per la prima volta ci si è occupati organicamente dei pedofili in cerca di bambini e adolescenti da adescare e dove la violenza non è affatto virtuale, perché le offese che si arrecano alla psiche di migliaia di vittime sono incancellabili.
Le nuove disposizioni penali rappresentano un adeguato strumento legislativo per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale, gli abusi, la produzione, la diffusione di immagini e video a contenuto sessuale. Un lavoro faticoso che giocoforza ha dovuto tener conto di culture e sensibilità diverse.
Questo intervento in materia di pedofilia su internet, a dir il vero, è la seconda direttiva che incide in modo diretto sul diritto penale delle legislazioni degli Stati dell’Unione, dopo quella sul traffico di esseri umani.
La legislazione italiana in materia (la più recente è del marzo 2006) è considerata già notevolmente avanzata, sia sul piano della definizione del reato che sull’impianto sanzionatorio. Tre le principali novità: a) Il grooming – L’introduzione del concetto di reato di adescamento online di minorenni; b) I confini del reato – La dettagliata individuazione dei confini del reato di pedopornografia, termine che in Europa non era ancora entrato nel vocabolario giuridico. c) L’extraterritorialità – Arricchimenti della nozione di competenza extraterritoriale, considerato il crescente fenomeno del turismo sessuale; d) Le aggravanti – L’introduzione di sanzioni penali uniformi in tutta l’Unione Europea, con la scrittura di molte fattispecie legate alle circostanze aggravanti (l’articolo 9), come la particolare vulnerabilità, dovuta magari alla disabilità fisica o psichica; o all’altra aggravante dell’abuso nell’ambito familiare; e) Il casellario giudiziario – La nuova direttiva europea, per evitare la recidività, dispone un controllo del casellario giudiziario da parte dei datori di lavoro per coloro i quali svolgono attività professionali diretti e regolari a contatto con bambini; f) La confisca dei beni; g) Il consenso sessuale. Il confine del consenso sessuale è sottoposto ad una disciplina contenuta nel codice penale. In generale, si acquista a quattordici anni. Il limite scende a tredici anni, se il partner sessuale non ne ha più di sedici. Sale invece a sedici anni quando il partner ha con il minore un rapporto di parentela (non abbastanza stretto da configurare un incesto) o di tutela. Se però il minore presta il suo consenso nell’ambito di un’attività di prostituzione minorile, il limite risale nuovamente a diciotto anni.
L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pornografia minorile, costituiscono gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea, si riconoscono i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui articolo 24, paragrafo 2, prevede che, in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Inoltre, il programma di Stoccolma: “Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini”, attribuisce una chiara priorità alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
La pornografia minorile, che consiste in immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, e altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori, sono in crescita e si diffondono mediante l’uso delle nuove tecnologie e di internet.
La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché configurino come reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, estendendo l’ambito di giurisdizione nazionale e assicurando un livello minimo di assistenza alle vittime. La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale stabilisce una serie di diritti delle vittime nel procedimento penale, compresi il diritto alla protezione e al risarcimento. L’attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali agevolerà inoltre il coordinamento dell’azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e di pornografia minorile.
A norma dell’articolo 34 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, gli Stati contraenti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento e abuso sessuale. Il protocollo opzionale delle Nazioni Unite del 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e, in particolare, la Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali segnano una tappa fondamentale verso il miglioramento della cooperazione penale internazionale in questo settore.
Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile richiedono un approccio globale che comprenda l’azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, nell’applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. È opportuno sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che assicuri un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo.
La presente direttiva dovrebbe essere pienamente complementare alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, dal momento che alcune vittime minorenni della tratta di esseri umani sono anche vittime di abusi o sfruttamento sessuale.
La presente direttiva qualifica come reati gli atti connessi allo spettacolo pornografico e definisce tali atti come quelli che consistono in un’esibizione organizzata dal vivo, diretta al pubblico. La comunicazione personale faccia a faccia tra coetanei consenzienti, i minori che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale e i loro partner sono pertanto esclusi da tale definizione.
La pornografia minorile comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Essa può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di pornografia minorile comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali.
La disabilità di per sé non costituisce automaticamente un’impossibilità ad acconsentire ad rapporti sessuali. Tuttavia, dovrebbe costituire reato l’abuso dell’esistenza di una disabilità al fine di compiere attività sessuali con un minore.
Nell’adottare nuove norme di
diritto penale sostanziale, l’Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l’entità delle pene. È opportuno tenere conto, alla luce del trattato di Lisbona, delle conclusioni del Consiglio del 24 e del 25 aprile 2002 sull’approccio da adottare per l’armonizzazione delle pene, che prevede quattro livelli di pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che superi quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell’Unione.
E’ opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, quali l’adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di social network e forum di discussione . E’ inoltre opportuno chiarire la definizione di pornografia minorile e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali.
La pena detentiva massima prevista dalla presente direttiva per i reati a cui essa fa riferimento dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati.
Per raggiungere il massimo della pena detentiva previsto dalla presente direttiva per i reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile, gli Stati membri possono combinare le pene detentive previste nella legislazione nazionale per tali reati.
La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni penali nel proprio diritto nazionale rispetto alle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Essa, inoltre, non crea obblighi per quanto riguarda l’applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici.
In particolare nei casi in cui i reati previsti nella presente direttiva siano commessi a fini di lucro, gli Stati membri sono invitati ad esaminare l’opportunità di applicare sanzioni pecuniarie, oltre alla pena detentiva.
Nel contesto della pornografia minorile, l’espressione «senza diritto» consente agli Stati membri di limitare la punibilità in relazione ad alcune condotte di pornografia minorile, quali ad esempio quelle aventi finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, attività svolte nell’ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi. Tale espressione, inoltre, non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze, come nel caso, ad esempio, di linee dirette telefoniche o su internet che svolgono attività per segnalare questi casi.
Dovrebbe costituire reato l’accesso consapevole, a mezzo di tecnologie della informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico. Per essere considerata responsabile, una persona dovrebbe avere sia l’intenzione di entrare in un sito in cui è disponibile materiale pedopornografico, sia essere a conoscenza del fatto che vi sia presente tale materiale. Non dovrebbero essere punibili le persone che accedono inavvertitamente a siti contenenti materiale pedopornografico. Il carattere intenzionale del reato può dedursi in particolare dal fatto che gli accessi siano ricorrenti o che i reati siano stati commessi attraverso un servizio a pagamento.
L’adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto, quest’ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l’importanza di combattere anche l’adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Gli Stati membri devono configurare come reati anche quei comportamenti in cui l’adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l’autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l’adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti in un modo o nell’altro.
La direttiva in esame non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Si tratta di questioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
Gli Stati membri devono prevedere delle circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti e dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano avvalersene all’atto di determinare la pena, pur non avendo l’obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.
L’incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall’influenza di droghe e alcol.
Nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori è opportuno avvalersi pienamente degli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli, la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato , e la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato.
E’ opportuno promuovere l’uso degli strumenti e dei proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l’assistenza alle vittime e la loro protezione.
E’ opportuno evitare la vittimizzazione secondaria per le vittime dei reati di cui alla presente direttiva.
Negli Stati membri in cui è punibile la prostituzione o l’apparire su materiale pornografico conformemente al diritto penale nazionale, dovrebbe essere possibile non perseguire né comminare pene in virtù di tale normativa, qualora il minore in questione abbia commesso tali atti in quanto vittima di sfruttamento sessuale, o qualora il minore sia stato costretto a partecipare ad attività di pornografia minorile.
Quale strumento di ravvicinamento del diritto penale, la direttiva prevede livelli di pene che dovrebbero applicarsi fatte salve le specifiche politiche criminali degli Stati membri in materia di reati minorili.
È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini
e dell’azione penale per tenere conto delle difficoltà che incontrano le vittime minorenni a denunciare gli abusi sessuali e l’anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell’azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, l’avvio delle indagini e dell’azione penale non dovrebbe essere subordinato, in principio, alla denuncia o alla querela formulate dalla vittima o da un suo rappresentante . La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente al diritto nazionale.
Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell’azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l’intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l’altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d’indagine. Se del caso, e conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura.
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto «in buona fede» dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.
È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano puniti per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell’Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell’Europa stessa, in particolare nell’ambito del cosiddetto «turismo sessuale».
Per turismo sessuale a danno di minori si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che viaggiano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all’estero in cui hanno contatti sessuali con minori. Ove il turismo sessuale a danno di minori si svolga al di fuori dell’Unione, gli Stati membri sono incoraggiati ad incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l’assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali , al fine di combattere il turismo sessuale.
È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi terzi al di fuori dell’Unione affinché siano in grado di procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell’Unione a scopo di turismo sessuale a danno di minori.
E’ opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l’abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un’indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un’istituzione o un’autorità. E’ inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, della legge nazionale sulla prostituzione, ove si auto denuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l’autore del reato. Un’approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte ad esperienze traumatiche contribuirà a garantire un’elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie.
Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di fornire un’assistenza a breve e lungo termine alle vittime minorenni. Tutti i danni causati dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione. Data la natura dei danni causati dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale, l’assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. E’ opportuno esaminare la possibilità di estendere l’assistenza e la consulenza ai genitori o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.
La decisione quadro 2001/220/GAI stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Le vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale e di pornografia minorile dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all’assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza ed assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l’assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell’abuso sessuale di minori e del turismo sessuale a danno di minori. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l’elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l’istituzione di un codice etico o di «marchi di qualità» per le organizzazioni turistiche che combattono il turismo sessuale a danno di minori, o che applicano un’esplicita politica di contrasto al turismo sessuale a danno di minori.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l’informazione e le campagne di sensibilizzazione, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell’ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate e sufficientemente comprensibili. Si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di linee di assistenza telefonica o di linee telefoniche dirette.
Gli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale dovrebbero essere adeguatamente preparati ad individuare tali vittime e ad o
ccuparsene. Tale formazione dovrebbe essere promossa per i membri delle categorie seguenti che possono entrare in contatto con le vittime minorenni: funzionari di polizia, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, operatori dell’infanzia e personale sanitario, ma potrebbe anche estendersi ad altri gruppi di persone che possono entrare in contatto con vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale durante il loro lavoro.
Al fine di prevenire l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, è opportuno proporre agli autori di reati sessuali appositi programmi o misure d’intervento ad essi destinati. Tali programmi o misure di intervento dovrebbero rispondere ad un approccio ampio, flessibile e incentrato sugli aspetti medici e psicosociali ed avere carattere non obbligatorio. Tali programmi o misure di intervento non pregiudicano i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti.
I programmi o le misure di intervento non sono forniti in quanto diritti automatici. Spetta allo Stato membro decidere quali programmi o misure di intervento siano appropriati.
Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori del reato dovrebbero essere sottoposti ad una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali a danno di minori. Le modalità di tale valutazione, come il tipo di autorità competente a disporre e ad effettuare la valutazione, o il momento durante o dopo il procedimento penale in cui procedere a tale valutazione, nonché le modalità di programmi o misure di intervento efficaci offerti in seguito a tale valutazione dovrebbero essere conformi alle procedure interne degli Stati membri. Al medesimo fine di prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori di reato dovrebbero altresì avere accesso a programmi o misure di intervento efficaci su base volontaria. Tali programmi o misure di intervento non dovrebbero interferire con i piani nazionali riferiti al trattamento di persone affette da disturbi mentali.
Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall’esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori. I datori di lavoro hanno il diritto di essere informati, al momento dell’assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, delle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziario o delle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di «datore di lavoro» dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un’organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia e/o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi. E’ opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l’accesso tramite l’interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale.
Tenendo in debita considerazione le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, la presente direttiva tiene conto del fatto che l’accesso al casellario giudiziario è consentito solo alle autorità competenti o alla persona interessata. La presente direttiva non stabilisce l’obbligo di modificare i sistemi nazionali in materia di casellari giudiziari o le modalità di accesso a tali casellari.
L’obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudiziari. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.
Gli Stati membri possono prendere in considerazione l’adozione di misure amministrative supplementari in relazione agli autori di reati, quali l’iscrizione delle persone condannate per uno dei reati di cui alla presente direttiva in registri di autori di reati sessuali. L’accesso a tali registri dovrebbe essere soggetto alle limitazioni di cui ai principi costituzionali nazionali e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati , ad esempio limitandone l’accesso alla magistratura e/o alle autorità di polizia.
Gli Stati membri sono spinti a creare meccanismi per la raccolta di dati o punti informativi, a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano di osservare e valutare il fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale di minori. Per essere in grado di valutare correttamente i risultati delle azioni di contrasto degli abusi e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile, l’Unione dovrebbe continuare a sviluppare il proprio lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati al fine di ottenere statistiche comparabili.
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per la creazione di servizi di informazione al fine di fornire informazioni su come riconoscere i segni di abuso e sfruttamento sessuale.
La pornografia minorile che raffigura immagini di abusi sessuali su minori è un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come l’espressione di un’opinione, e contro la quale, è necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico, rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto e arrestare coloro che sono responsabili di produrre, distribuire e scaricare immagini di abusi sessuali su minori. Al fine di sostenere gli sforzi dell’Unione nella lotta alla pornografia minorile, gli Stati membri dovrebbero fare del loro meglio per cooperare con i Paesi terzi nel tentativo di assicurare l’eliminazione di tale contenuto dai server nel proprio territorio.
Tuttavia, malgrado questi sforzi, spesso non è possibile eliminare alla fonte il contenuto pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell’Unione, perché lo Stato che ospita i server non è disposto a cooperare, ovvero perché il processo per ottenere l’eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo. E’ anche possibile istituire meccanismi che impediscano l’accesso, dal territorio dell’Unione, alle pagine internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti pornografia minorile potrebbero essere basate su vari tipi di azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative, giudiziarie o di altra natura. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l’azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Sia per eliminare che per bloccare i materiali pedopornografici, è opportuno stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, soprattutto affinché sia assicurata l’esaustività degli elenchi nazionali dei siti web a contenuto pedopornografico e siano evitate duplicazioni. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell’utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro
pea. Il programma «Internet più sicuro» ha istituito una rete di linee telefoniche dirette, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on line.
La presente direttiva è intesa a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, per ragioni di chiarezza, la decisione quadro sia sostituita nella sua interezza, in relazione alla partecipazione degli Stati membri nell’adozione della presente direttiva.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla libertà di espressione e d’informazione, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto ad un ricorso effettivo ed ad un giusto processo e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene.
Notas:
[*] El autor es Professore a contratto di Diritto penale presso l’Alta Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio in Roma.